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sicurezza
sul lavoro
- novembre
2002
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Prende
il via una nuova sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro.
Lo Studio
Tecnico Zoppi fornisce, in esclusiva alla redazione di EdiAncona,
un servizio gratuito di informazione sull'applicazione delle
normative riguardanti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94,
D. Lgs. 277/91, DPR 547/55, DPR 303/56, ecc.). |
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La caratteristica principale di questa
nuova sezione del portale è costituita dalla presentazione
di materiale informativo predisposto per la distribuzione
ai lavoratori, in applicazione dell'art. 21 del D. Lgs 626/94.
A più di otto anni dalla pubblicazione della "626" ci sono
ancora molte aziende che non hanno dato corretta applicazione
al Decreto Legislativo 626/94 ed alle normative a cui è collegato
(antinfortunistica, tutela della salute dei lavoratori, prevenzione
incendi, esposizione al rumore, alle polveri, ecc.).
In queste pagine cercheremo di chiarire, progressivamente,
alcuni fra i punti di importanza fondamentale. Uno spazio
sarà riservato all'aggiornamento legislativo dove si potranno
trovare i testi delle principali norme vigenti.
I visitatori e gli utenti del sito potranno leggere e scaricare
notizie, informazioni e normative che progressivamente
andranno ad arricchire l'apposito spazio nella rubrica "sicurezza
sul lavoro". È possibile rivolgere dei quesiti in materia
di sicurezza del lavoro contattando direttamente lo Studio
Tecnico Zoppi (clicca qui per contattare lo studio)
I quesiti di interesse comune saranno pubblicati in rete.
Si ricorda che è il testo ufficiale è
solamente quello pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.
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La valutazione dei rischi:
alcune considerazioni
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L'art.
4 del D.Lgs. 626/94 impone l'obbligo di effettuare la
valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro a cura del datore
di lavoro.
In effetti già l'art. 2087 del c.c. obbliga l'imprenditore
ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro, chiedendogli,
quindi, implicitamente, di valutare il rischio insito nell'uso
di macchine, utensili e nell'esecuzione del lavoro in uno
specifico contesto ambientale.
La novità precipua introdotta dalla "626" è che occorre dare
evidenza documentale alla valutazione eseguita.
Molti imprenditori, sottovalutando la portata di questa prescrizione
normativa, hanno tranquillamente autocertificato (molti prima
del 31/12/1996) di aver eseguito la valutazione dei rischi
e di aver adottato le relative misure di prevenzione e protezione,
senza poi aver mai dato seguito effettivo a quanto dichiarato.
L'autocertificazione può essere effettuata per alcune tipologie
di aziende a basso rischio e con un ridotto numero di dipendenti
(comma
11, art. 4, D. Lgs. 626/1994).
Da un punto di vista pratico ed operativo risulta assai difficoltoso
dimostrare ad un eventuale controllo ispettivo l'effettiva
avvenuta esecuzione di passaggi previsti dalla legge: come
dimostrare di aver aggiornato la valutazione dei rischi e
le misure di prevenzione e di protezione adottate nel rispetto
dell'ultima norma entrata in vigore?
Un esempio: il D.Lgs. 25/2002 ha introdotto l'obbligo di valutazione
del rischio chimico in tutte le aziende.
La piccola impresa, che ha solo una segretaria ed ha diligentemente
effettuato la valutazione dei rischi lo scorso anno, è oggi
inadempiente rispetto al nuovo D.Lgs. 25/2002, se non ha fornito
alla dipendente le corrette informazioni ed eventuali procedure
operative.
Lo stesso discorso vale per l'uso di scale portatili, videoterminali
ed altri strumenti di lavoro per i quali il legislatore ha
aggiornato la normativa negli ultimi anni.
L'impossibilità di dimostrare il continuo aggiornamento aziendale
rispetto alle norme di sicurezza espone il datore di lavoro
e le altre figure definite dalla legge ad ingenti sanzioni
(con l'arresto da tre a sei mesi, oppure da più di 1.500 Euro
ad oltre 4.100 euro), nonché ai reati penali legati alla falsa
dichiarazione.
I rischi che si possono riscontrare in un'azienda, anche la
più piccola e semplice (si pensi ad una ditta di rappresentanza
con solamente una dipendente addetta alla segreteria), sono
diversi e richiedono un'attenta analisi di numerosi fattori
tecnici e logistici.
La continua evoluzione delle normative, delle conoscenze tecniche
e della giurisprudenza richiedono un costante monitoraggio
della situazione ed il conseguente continuo aggiornamento
dei documenti aziendali sulla sicurezza.
Da quanto sopra esposto si possono trarre alcune significative
conclusioni:
- troppo spesso si sottovaluta la portata dei documenti sottoscritti,
anche sotto la propria responsabilità civile e penale, e/o
si eludono precisi impegni presi nei confronti di dipendenti,
collaboratori, organi di vigilanza dello Stato;
- la continua evoluzione delle normative richiede una costante
attenzione che non è facilmente sostenibile da gran parte
degli imprenditori;
- per affrontare con maggiore serenità i controlli ispettivi,
nonché per garantire una miglior gestione del sistema aziendale
di sicurezza del lavoro è quantomeno consigliabile avere sempre
a disposizione una completa documentazione degli interventi
effettuati (valutazione dei rischi aziendali, misure di prevenzione
e protezione adottate, informazioni fornite al personale,
piano di gestione delle emergenze, ecc.).
Rivolgendosi ad un serio servizio di consulenza
si sommano numerosi vantaggi: la sicurezza di essere sempre
aggiornati sulle leggi vigenti, la professionalità di chi
quotidianamente lavora per aiutare le aziende ad affrontare
i problemi della sicurezza sul lavoro, la convenienza di affidare
a personale specializzato degli impegni che comporterebbero
maggiori costi e perdite di tempo se svolti all'interno dell'azienda,
unitamente ad una maggiore garanzia sui risultati.
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Mettere a norma la propria azienda non
è particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon
servizio di consulenza.
Lo Studio
Tecnico Zoppi offe una consulenza completa, che comprende
la verifica della situazione aziendale, l'esecuzione di monitoraggi
ambientali (luce, ventilazione, polveri, ecc.) e di misurazioni
del rumore, la redazione della documentazione prevista
dalla legge, con l'individuazione degli eventuali rischi presenti,
le misure di prevenzione e protezione, la fornitura delle
informazioni al personale, la formazione professionale, la
consulenza nella modifica dei lay-out aziendali, la verifica
dei dispositivi di protezione più adatti, ecc..
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Questa
è la rubrica presentata nel mese di Novembre 2002.
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