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sicurezza sul lavoro - ottobre 2002
Prende il via una nuova sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro.
Lo Studio Tecnico Zoppi fornisce, in esclusiva alla redazione di EdiAncona, un servizio gratuito di informazione sull'applicazione delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 277/91, DPR 547/55, DPR 303/56, ecc.).
La caratteristica principale di questa nuova sezione del portale è costituita dalla presentazione di materiale informativo predisposto per la distribuzione ai lavoratori, in applicazione dell'art. 21 del D. Lgs 626/94.
A più di otto anni dalla pubblicazione della "626" ci sono ancora molte aziende che non hanno dato corretta applicazione al Decreto Legislativo 626/94 ed alle normative a cui è collegato (antinfortunistica, tutela della salute dei lavoratori, prevenzione incendi, esposizione al rumore, alle polveri, ecc.).
In queste pagine cercheremo di chiarire, progressivamente, alcuni fra i punti di importanza fondamentale. Uno spazio sarà riservato all'aggiornamento legislativo dove si potranno trovare i testi delle principali norme vigenti.
I visitatori e gli utenti del sito potranno leggere e scaricare notizie, informazioni e normative che progressivamente andranno ad arricchire l'apposito spazio nella rubrica "sicurezza sul lavoro". È possibile rivolgere dei quesiti in materia di sicurezza del lavoro contattando direttamente lo Studio Tecnico Zoppi (clicca qui per contattare lo studio)
I quesiti di interesse comune saranno pubblicati in rete.

Si ricorda che è il testo ufficiale è solamente quello pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.

Iniziamo con l'ABC della sicurezza del lavoro.
Chi è soggetto all'applicazione del

Decreto Legislativo 626/94

L'art. 1del decreto fissa il campo di applicazione della normativa che è estesa a tutti i settori di attività pubblici e privati, con alcune limitazioni ed eccezioni che non riguardano le aziende private, ad esclusione di certe tipologie legate ai settori aeronautico e marittimo.
Pertanto, come sancito dall'art. 2 non sono previste deroghe per le aziende che impiegano personale stagionale, né per le strutture societarie e/o cooperative che ricorrono al lavoro dei soci: tutti sono tenuti ad applicare le normative di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro è la figura in capo alla quale ricadono le principali responsabilità circa l'applicazione della legge.
Per datore di lavoro si intende il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Cosa fare per adeguarsi?
L'azienda, per il tramite del datore di lavoro, per migliorare le condizioni della sicurezza e della salute dei lavoratori deve attivare numerose azioni.
Le principali sono:
- obbligo di valutare tutti i rischi reali e potenziali esistenti ed adottare opportune misure di prevenzione e protezione (tale verifica deve essere periodicamente ripetuta);
- far eseguire la valutazione dell'esposizione all'amianto, al piombo, al rumore ai sensi del D. Lgs. 277/91. Ad esempio, nel caso del rumore, la norma prevede l'obbligo di certificazione anche dell'eventuale assenza di rumore nocivo ed impone la predisposizione di un documento ufficiale - sottoscritto da personale esperto in materia - che deve essere rinnovato periodicamente;
- redazione di un piano di emergenza generale e di prevenzione incendi;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con comunicazione all'Azienda USL competente, previa frequentazione di uno specifico corso di formazione di almeno 16 ore al termine del quale viene rilasciato un attestato di frequenza;
- obbligo di fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuali (DPI), informazioni scritte sui rischi e sulle procedure di lavoro, piani di emergenza, ecc., con documentazione dell'avvenuta consegna ai medesimi.
L'attivazione di tali misure è indispensabile per non incorrere in gravi sanzioni (ad es. la mancata valutazione del rumore comporta una sanzione minima di alcune migliaia di Euro, mentre la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come anche la mancata individuazione delle misure di prevenzione e protezione sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da oltre millecinquecento euro a più di quattromilacento euro) ed in reati tutti perseguiti penalmente.
Continua …..

Mettere a norma la propria azienda non è particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon servizio di consulenza.
Lo Studio Tecnico Zoppi offe una consulenza completa, che comprende la verifica della situazione aziendale, l'esecuzione di monitoraggi ambientali (luce, ventilazione, polveri, ecc.) e di misurazioni del rumore, la redazione della documentazione prevista dalla legge, con l'individuazione degli eventuali rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione, la fornitura delle informazioni al personale, la formazione professionale, la consulenza nella modifica dei lay-out aziendali, la verifica dei dispositivi di protezione più adatti, ecc..

 

Questa è la rubrica presentata nel mese di Ottobre 2002.
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