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sicurezza
sul lavoro
- ottobre
2002
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Prende
il via una nuova sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro.
Lo Studio
Tecnico Zoppi fornisce, in esclusiva alla redazione di EdiAncona,
un servizio gratuito di informazione sull'applicazione delle
normative riguardanti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94,
D. Lgs. 277/91, DPR 547/55, DPR 303/56, ecc.). |
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La caratteristica principale di questa
nuova sezione del portale è costituita dalla presentazione
di materiale informativo predisposto per la distribuzione
ai lavoratori, in applicazione dell'art. 21 del D. Lgs 626/94.
A più di otto anni dalla pubblicazione della "626" ci sono
ancora molte aziende che non hanno dato corretta applicazione
al Decreto Legislativo 626/94 ed alle normative a cui è collegato
(antinfortunistica, tutela della salute dei lavoratori, prevenzione
incendi, esposizione al rumore, alle polveri, ecc.).
In queste pagine cercheremo di chiarire, progressivamente,
alcuni fra i punti di importanza fondamentale. Uno spazio
sarà riservato all'aggiornamento legislativo dove si potranno
trovare i testi delle principali norme vigenti.
I visitatori e gli utenti del sito potranno leggere e scaricare
notizie, informazioni e normative che progressivamente
andranno ad arricchire l'apposito spazio nella rubrica "sicurezza
sul lavoro". È possibile rivolgere dei quesiti in materia
di sicurezza del lavoro contattando direttamente lo Studio
Tecnico Zoppi (clicca qui per contattare lo studio)
I quesiti di interesse comune saranno pubblicati in rete.
Si ricorda che è il testo ufficiale è
solamente quello pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.
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| Iniziamo con l'ABC
della sicurezza del lavoro. |
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Chi è soggetto all'applicazione
del
Decreto Legislativo 626/94
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L'art. 1del decreto fissa il campo di applicazione
della normativa che è estesa a tutti i settori di attività
pubblici e privati, con alcune limitazioni ed eccezioni che
non riguardano le aziende private, ad esclusione di certe
tipologie legate ai settori aeronautico e marittimo.
Pertanto, come sancito dall'art. 2 non sono previste deroghe
per le aziende che impiegano personale stagionale, né per
le strutture societarie e/o cooperative che ricorrono al lavoro
dei soci: tutti sono tenuti ad applicare le normative di sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro è la figura in capo alla quale ricadono
le principali responsabilità circa l'applicazione della legge.
Per datore di lavoro si intende il titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, finalizzata
alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria
e tecnico funzionale, in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano
i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale.
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Cosa fare per adeguarsi?
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L'azienda, per il tramite del datore di
lavoro, per migliorare le condizioni della sicurezza e della
salute dei lavoratori deve attivare numerose azioni.
Le principali sono:
- obbligo di valutare tutti i rischi reali e potenziali esistenti
ed adottare opportune misure di prevenzione e protezione ( tale
verifica deve essere periodicamente ripetuta);
- far eseguire la valutazione dell'esposizione all'amianto,
al piombo, al rumore ai sensi del D. Lgs. 277/91. Ad esempio,
nel caso del rumore, la norma prevede l'obbligo di certificazione
anche dell'eventuale assenza di rumore nocivo ed impone la
predisposizione di un documento ufficiale - sottoscritto da
personale
esperto in materia - che deve essere rinnovato periodicamente;
- redazione di un piano di emergenza generale e di prevenzione
incendi;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
con comunicazione all'Azienda USL competente, previa frequentazione
di uno specifico corso di formazione di almeno 16 ore al
termine del quale viene rilasciato un attestato di frequenza;
- obbligo di fornire ai lavoratori dispositivi di protezione
individuali (DPI), informazioni scritte sui rischi e sulle
procedure di lavoro, piani di emergenza, ecc., con documentazione
dell'avvenuta consegna ai medesimi.
L'attivazione di tali misure è indispensabile per non incorrere
in gravi sanzioni (ad es. la mancata valutazione del rumore
comporta una sanzione minima di alcune migliaia di Euro, mentre
la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, come anche la mancata individuazione delle misure
di prevenzione e protezione sono puniti con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da oltre millecinquecento euro
a più di quattromilacento euro) ed in reati tutti perseguiti
penalmente.
Continua …..
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Mettere a norma la propria azienda non è particolarmente
difficoltoso se ci si affida ad un buon servizio di consulenza.
Lo Studio
Tecnico Zoppi offe una consulenza completa, che
comprende la verifica della situazione aziendale, l'esecuzione
di monitoraggi ambientali (luce, ventilazione, polveri,
ecc.) e di misurazioni
del rumore, la redazione della documentazione prevista
dalla legge, con l'individuazione degli eventuali rischi
presenti, le misure di prevenzione e protezione, la fornitura
delle informazioni al personale, la formazione professionale,
la consulenza nella modifica dei lay-out aziendali, la verifica
dei dispositivi di protezione più adatti, ecc..
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Questa
è la rubrica presentata nel mese di Ottobre 2002.
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