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Fra i tanti nuovi fattori di rischio che
devono essere obbligatoriamente valutati in tutte le imprese
rientra anche quello dell'esposizione dei lavoratori al rumore.
Infatti l'eccessiva "convivenza" con alti livelli sonori può
provocare una serie di danni uditivi ed extrauditivi. Il più
evidente e certamente conosciuto è l'ipoacusia che comporta
la diminuzione delle facoltà uditive.
Non è questa la sede per approfondire l'aspetto fisiologico
e sanitario, ma va comunque evidenziato che possono emergere
problemi anche all'apparato cardiovascolare e gastrointestinale,
proprio per una elevata e non corretta esposizione al rumore.
Sulle modalità di valutazione di questo rischio sono sorti
numerosi equivoci legati alla libera interpretazione personale
di un testo normativo (D.Lgs. 277/1991 artt. 39 e seguenti)
invece chiarissimo. Molti ritengono che non essendo presente
in azienda un rumore cosiddetto "molesto" non sia necessario
procedere ad ulteriori verifiche.
La legge, invece, fornisce precise indicazioni sulla metodologia
da applicare per misurare il rumore, indica quali sono gli
strumenti idonei, le formule da utilizzare per eseguire il
calcolo dell'esposizione personale e quali azioni intraprendere
in relazione al livello di rumore calcolato.
Quindi non basta non "sentire" il rumore, occorre "misurarlo"
avvalendosi di tecnici
competenti e di strumenti idonei (fonometri omologati);
i valori sono indicati in decibel (dB) per il picco assoluto
di esposizione ed in db(A) per la misura dell'esposizione
media.
Solo così potrà essere correttamente definito il livello di
rischio a cui è esposto ogni singolo lavoratore, in funzione
delle mansioni svolte.
I valori di picco non possono assolutamente superare i 140
dB, mentre l'esposizione media ponderata dovrebbe essere inferiore
a 80 dB(A).
In caso di valori superiori occorre intraprendere delle azioni
di prevenzione e protezione.
Nelle attività in cui il livello di esposizione personale
è inferiore a 80 dB(A) è comunque consigliabile che
il datore di lavoro provveda a che i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze
in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso;
e) significato e ruolo del controllo sanitario;
f) risultati e valutazioni delle indagini fonometriche effettuate.
Nelle attività in cui il livello di esposizione
personale è compreso fra 80 e 85 dB(A) il datore di
lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti
vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze
in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario eseguito
dal medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione fonometrica
effettuata.
Qualora i lavoratori la cui esposizione personale sia compresa
tra 80 e 85 dB(A) ne facciano richiesta e il medico competente
ne confermi l'opportunità, anche al fine di individuare eventuali
effetti extrauditivi, essi vanno sottoposti a controllo sanitario.
Nelle attività in cui il livello di esposizione personale
è compreso fra 85 e 90 dB(A) il datore di lavoro provvede
a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati
su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze
in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario eseguito
dal medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione fonometrica
effettuata.
Il datore di lavoro provvede inoltre a che i lavoratori ovvero
i loro rappresentanti vengano formati su:
a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi
per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che,
utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione
personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85
dBA.
I lavoratori compresi in questo gruppo sono sottoposti a controllo
sanitario ed il datore di lavoro adotta misure preventive
e protettive per singoli lavoratori in conformità al parere
del medico competente.
Nelle attività in cui il livello di esposizione
personale è superiore a 90 dB(A) il datore di lavoro
provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano
informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze
in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario eseguito
dal medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione fonometrica
effettuata.
Il datore di lavoro provvede inoltre a che i lavoratori ovvero
i loro rappresentanti vengano formati su:
a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi
per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che,
utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione
quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore
a 85 dBA.
I lavoratori compresi in questo gruppo sono sottoposti a controllo
sanitario ed il datore di lavoro adotta misure preventive
e protettive per singoli lavoratori in conformità al parere
del medico competente.
I lavoratori la cui esposizione personale supera 90 dBA devono
utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli
dal datore di lavoro. Se l'applicazione di questa misura comporta
rischio di incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati.
I lavoratori che svolgono attività per cui l'esposizione personale
al rumore supera i 90 dB(A) o sono soggetti ad una pressione
acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (Lpeak)
sono iscritti nel registro di cui all' art. 4, comma
1, lettera q) del D. Lgs. 277/91.
Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL
e alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre
anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto
superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio
la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute
dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio,
in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro
di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio
copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione
di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività
che comportano le condizioni di esposizione di cui all' art.
41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente
le relative annotazioni individuali contenute nel registro
e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui all' art.
4, comma 1, lettera q).
I dati relativi a ciascun singolo lavoratore
sono riservati.
Se nell'azienda l'esposizione personale di un lavoratore al
rumore risulta superiore a 90 dBA od il valore della pressione
acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140
dB (200 Pa), il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza,
entro 30 giorni dall'accertamento del superamento, le misure
tecniche ed organizzative applicate in conformità al comma
1 dell' art. 41 del D. Lgs. 277/91, informando i lavoratori
ovvero i loro rappresentanti.
Alcune tipologie di lavoro (uso di martelli pneumatici, motoseghe,
trattori cingolati, gruppi elettrogeni, motopompe, decespugliatori,
ecc.) espongono ad altissimi livelli di rumore.
E' chiaro che durante l'utilizzo di queste fonti ad alta emissione
sonora occorre proteggere l'apparato uditivo con opportuni
dispositivi di protezione individuale (DPI) quali cuffie e
tappi auricolari, come già indicato, ma non occorre allarmarsi
oltremodo, se questi lavori sono alternati a mansioni molto
meno rumorose.
La normativa tiene naturalmente conto dell'esistenza di lavori
che presentano una certa discontinuità ed in questi casi indica
la possibilità di effettuare la valutazione su base settimanale:
in questo modo il datore di lavoro, il medico competente,
i lavoratori ed il responsabile del servizio di sicurezza,
nonché gli organismi di controllo, possono più serenamente
valutare dei dati tecnici che considerano le variabili sopra
indicate.
La misurazione strumentale, unitamente alle prescrizioni del
medico competente ed alle indicazioni operative che può fornire
un tecnico
competente, sono quindi elementi fondamentali per migliorare
notevolmente le condizioni di lavoro e le garanzie per la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
Le infrazioni alla normativa sul rumore sono perseguite penalmente:
la mancata effettuazione della valutazione del rumore o il
suo rinnovo periodico, ad esempio, sono sanzionati con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 5.164 euro a 25.822 euro.
Di fronte alla possibilità che eventuali controlli (sempre
più frequenti) da parte degli organismi preposti portino alla
denuncia dell'imprenditore per tali mancanze e considerando
i gravi rischi che un'eccessiva esposizione al rumore comporta,
non si comprende perché ancora molte aziende non abbiano ottemperato
a questi obblighi di legge.
Certamente occorre una crescita del livello di responsabilità
dei vari soggetti: sia di chi gestisce le aziende, sia di
chi lavora per le aziende e "gioca" con la propria salute.
Continua …
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