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Il rumore nei luoghi di lavoro - gennaio 2003
Prende il via una nuova sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro.
Lo Studio Tecnico Zoppi fornisce, in esclusiva alla redazione di EdiAncona, un servizio gratuito di informazione sull'applicazione delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 277/91, DPR 547/55, DPR 303/56, ecc.).
La caratteristica principale di questa nuova sezione del portale è costituita dalla presentazione di materiale informativo predisposto per la distribuzione ai lavoratori, in applicazione dell'art. 21 del D. Lgs 626/94.
A più di otto anni dalla pubblicazione della "626" ci sono ancora molte aziende che non hanno dato corretta applicazione al Decreto Legislativo 626/94 ed alle normative a cui è collegato (antinfortunistica, tutela della salute dei lavoratori, prevenzione incendi, esposizione al rumore, alle polveri, ecc.).
In queste pagine cercheremo di chiarire, progressivamente, alcuni fra i punti di importanza fondamentale. Uno spazio sarà riservato all'aggiornamento legislativo dove si potranno trovare i testi delle principali norme vigenti.
I visitatori e gli utenti del sito potranno leggere e scaricare notizie, informazioni e normative che progressivamente andranno ad arricchire l'apposito spazio nella rubrica "sicurezza sul lavoro". È possibile rivolgere dei quesiti in materia di sicurezza del lavoro contattando direttamente lo Studio Tecnico Zoppi (clicca qui per contattare lo studio)
I quesiti di interesse comune saranno pubblicati in rete.

Si ricorda che è il testo ufficiale è solamente quello pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.

Il rumore nei luoghi di lavoro

Fra i tanti nuovi fattori di rischio che devono essere obbligatoriamente valutati in tutte le imprese rientra anche quello dell'esposizione dei lavoratori al rumore. Infatti l'eccessiva "convivenza" con alti livelli sonori può provocare una serie di danni uditivi ed extrauditivi. Il più evidente e certamente conosciuto è l'ipoacusia che comporta la diminuzione delle facoltà uditive.
Non è questa la sede per approfondire l'aspetto fisiologico e sanitario, ma va comunque evidenziato che possono emergere problemi anche all'apparato cardiovascolare e gastrointestinale, proprio per una elevata e non corretta esposizione al rumore. Sulle modalità di valutazione di questo rischio sono sorti numerosi equivoci legati alla libera interpretazione personale di un testo normativo (D.Lgs. 277/1991 artt. 39 e seguenti) invece chiarissimo. Molti ritengono che non essendo presente in azienda un rumore cosiddetto "molesto" non sia necessario procedere ad ulteriori verifiche.
La legge, invece, fornisce precise indicazioni sulla metodologia da applicare per misurare il rumore, indica quali sono gli strumenti idonei, le formule da utilizzare per eseguire il calcolo dell'esposizione personale e quali azioni intraprendere in relazione al livello di rumore calcolato.
Quindi non basta non "sentire" il rumore, occorre "misurarlo" avvalendosi di tecnici competenti e di strumenti idonei (fonometri omologati); i valori sono indicati in decibel (dB) per il picco assoluto di esposizione ed in db(A) per la misura dell'esposizione media.
Solo così potrà essere correttamente definito il livello di rischio a cui è esposto ogni singolo lavoratore, in funzione delle mansioni svolte.
I valori di picco non possono assolutamente superare i 140 dB, mentre l'esposizione media ponderata dovrebbe essere inferiore a 80 dB(A).
In caso di valori superiori occorre intraprendere delle azioni di prevenzione e protezione.

Nelle attività in cui il livello di esposizione personale è inferiore a 80 dB(A) è comunque consigliabile che il datore di lavoro provveda a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso;
e) significato e ruolo del controllo sanitario;
f) risultati e valutazioni delle indagini fonometriche effettuate.

Nelle attività in cui il livello di esposizione personale è compreso fra 80 e 85 dB(A) il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario eseguito dal medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione fonometrica effettuata.
Qualora i lavoratori la cui esposizione personale sia compresa tra 80 e 85 dB(A) ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità, anche al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi, essi vanno sottoposti a controllo sanitario.


Nelle attività in cui il livello di esposizione personale è compreso fra 85 e 90 dB(A) il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario eseguito dal medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione fonometrica effettuata.
Il datore di lavoro provvede inoltre a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano formati su:
a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.
I lavoratori compresi in questo gruppo sono sottoposti a controllo sanitario ed il datore di lavoro adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori in conformità al parere del medico competente.

Nelle attività in cui il livello di esposizione personale è superiore a 90 dB(A) il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario eseguito dal medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione fonometrica effettuata.
Il datore di lavoro provvede inoltre a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano formati su:
a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.
I lavoratori compresi in questo gruppo sono sottoposti a controllo sanitario ed il datore di lavoro adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori in conformità al parere del medico competente.
I lavoratori la cui esposizione personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro. Se l'applicazione di questa misura comporta rischio di incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati.
I lavoratori che svolgono attività per cui l'esposizione personale al rumore supera i 90 dB(A) o sono soggetti ad una pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (Lpeak) sono iscritti nel registro di cui all' art. 4, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 277/91.

Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all' art. 41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui all' art. 4, comma 1, lettera q).

I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Se nell'azienda l'esposizione personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 90 dBA od il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB (200 Pa), il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza, entro 30 giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate in conformità al comma 1 dell' art. 41 del D. Lgs. 277/91, informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti.
Alcune tipologie di lavoro (uso di martelli pneumatici, motoseghe, trattori cingolati, gruppi elettrogeni, motopompe, decespugliatori, ecc.) espongono ad altissimi livelli di rumore.
E' chiaro che durante l'utilizzo di queste fonti ad alta emissione sonora occorre proteggere l'apparato uditivo con opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI) quali cuffie e tappi auricolari, come già indicato, ma non occorre allarmarsi oltremodo, se questi lavori sono alternati a mansioni molto meno rumorose.
La normativa tiene naturalmente conto dell'esistenza di lavori che presentano una certa discontinuità ed in questi casi indica la possibilità di effettuare la valutazione su base settimanale: in questo modo il datore di lavoro, il medico competente, i lavoratori ed il responsabile del servizio di sicurezza, nonché gli organismi di controllo, possono più serenamente valutare dei dati tecnici che considerano le variabili sopra indicate.
La misurazione strumentale, unitamente alle prescrizioni del medico competente ed alle indicazioni operative che può fornire un tecnico competente, sono quindi elementi fondamentali per migliorare notevolmente le condizioni di lavoro e le garanzie per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Le infrazioni alla normativa sul rumore sono perseguite penalmente: la mancata effettuazione della valutazione del rumore o il suo rinnovo periodico, ad esempio, sono sanzionati con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 5.164 euro a 25.822 euro.
Di fronte alla possibilità che eventuali controlli (sempre più frequenti) da parte degli organismi preposti portino alla denuncia dell'imprenditore per tali mancanze e considerando i gravi rischi che un'eccessiva esposizione al rumore comporta, non si comprende perché ancora molte aziende non abbiano ottemperato a questi obblighi di legge.
Certamente occorre una crescita del livello di responsabilità dei vari soggetti: sia di chi gestisce le aziende, sia di chi lavora per le aziende e "gioca" con la propria salute.

Continua …


Mettere a norma la propria azienda non è particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon servizio di consulenza.
Lo Studio Tecnico Zoppi offe una consulenza completa, che comprende la verifica della situazione aziendale, l'esecuzione di monitoraggi ambientali (luce, ventilazione, polveri, ecc.) e di misurazioni del rumore, la redazione della documentazione prevista dalla legge, con l'individuazione degli eventuali rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione, la fornitura delle informazioni al personale, la formazione professionale, la consulenza nella modifica dei lay-out aziendali, la verifica dei dispositivi di protezione più adatti, ecc..

Questa è la rubrica presentata nel mese di Gennaio 2003.
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