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Rischio chimico - marzo 2003
Continuano gli approfondimenti legati alla sicurezza sul lavoro.
Lo Studio Tecnico Zoppi fornisce, in esclusiva alla redazione di EdiAncona, un servizio gratuito di informazione sull'applicazione delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 277/91, DPR 547/55, DPR 303/56, ecc.).
La caratteristica principale di questa nuova sezione del portale è costituita dalla presentazione di materiale informativo predisposto per la distribuzione ai lavoratori, in applicazione dell'art. 21 del D. Lgs 626/94.
A più di otto anni dalla pubblicazione della "626" ci sono ancora molte aziende che non hanno dato corretta applicazione al Decreto Legislativo 626/94 ed alle normative a cui è collegato (antinfortunistica, tutela della salute dei lavoratori, prevenzione incendi, esposizione al rumore, alle polveri, ecc.).
In queste pagine cercheremo di chiarire, progressivamente, alcuni fra i punti di importanza fondamentale. Uno spazio sarà riservato all'aggiornamento legislativo dove si potranno trovare i testi delle principali norme vigenti.
I visitatori e gli utenti del sito potranno leggere e scaricare notizie, informazioni e normative che progressivamente andranno ad arricchire l'apposito spazio nella rubrica "sicurezza sul lavoro". È possibile rivolgere dei quesiti in materia di sicurezza del lavoro contattando direttamente lo Studio Tecnico Zoppi (clicca qui per contattare lo studio)
I quesiti di interesse comune saranno pubblicati in rete.

Si ricorda che è il testo ufficiale è solamente quello pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.

Rischio chimico

D.Lgs 626/94: Rischio chimico

Il D.Lgs. 25 del 02 Febbraio 2002 già in vigore da Giugno 2002 rappresenta un'importante modifica alla normativa attuale in materia di sicurezza sul lavoro. Il testo di tale decreto, integrato nella 626/94 come "Titolo VII bis", definisce gli ulteriori criteri di sicurezza da adottare negli ambienti di lavoro, nei confronti dei lavoratori quando quest'ultimi possono trovarsi esposti a pericoli derivanti da un agente chimico. Da ciò ne conseguono due importanti precisazioni;
1. nella definizione di agente chimico si intende qualsiasi cosa sia esso sostanza o preparato di natura chimica che rappresenta un pericolo per il lavoratore; pertanto rientrano all'interno del campo di applicazione di questo decreto anche quelle sostanze già prese in considerazione dalla Legge italiana come il piombo e le sostanze cancerogene in generale, (tuttavia il presente decreto non sostituisce le disposizioni specifiche in materia di agenti cancerogeni presenti nel Titolo VII della 626, ma le integra), sia quelle sostanze che pur non essendo pericolose per loro stessa definizione possono comunque rappresentare un pericolo in determinate condizioni, come ad esempio l'acqua bollente o l'azoto liquido;
2. nella valutazione del rischio a cui sono soggetti i lavoratori, bisogna tener presente tutte le attività connesse al processo produttivo, come il trasporto, la manutenzione o la produzione di scarti di lavorazione che possono determinare una particolare esposizione per certi lavoratori. Ne deriva perciò che molte aziende, pur non essendo per definizione aziende chimiche, rientrano comunque all'interno del campo di applicazione del presente decreto, come ad esempio le piccole e medio imprese che adoperano determinati agenti chimici per la pulizia dei locali e delle attrezzature di lavoro o come officine meccaniche, in cui i lavoratori sono esposti a fumi di saldatura per effetto dell'attività svolta.
Da precisare che sono esclusi dalla presente normativa l'amianto, gli agenti chimici (sostanze e preparati) pericolosi per l'ambiente ed alcune attività di trasporto internazionale di agenti chimici pericolosi, in quanto ben definiti da specifica normativa.
Il datore di lavoro, prima di iniziare una qualsiasi attività produttiva, o quando sono avvenuti notevoli cambiamenti tali da modificare l'esposizione dei lavoratori, deve effettuare una valutazione del rischio a cui possono essere esposti i dipendenti tenendo in considerazione ed in ordine di priorità i seguenti parametri:

1) le proprietà pericolose dell'agente chimico: cioè le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza e nelle etichette delle sostanze e dei preparati classificati come pericolosi ai sensi dei D.Lgs 52/97 e 285/98. In particolare sono da ricercare le indicazioni come le frasi di rischio e la simbologia connessa alle proprietà dell'agente chimico come la tossicità, l'infiammabilità, ecc…). Nel caso però l'agente chimico non rientri all'interno della classificazione dei due decreti legislativi sopra elencati, ma si tratti di un agente chimico ritenuto pericoloso per altre caratteristiche, o sia un prodotto intermedio o di scarto del processo produttivo, sarà allora compito del datore di lavoro individuare i possibili rischi ad esso connessi.

2) le informazioni sulla salute e sicurezza: anche in questo caso si tratta di osservare le etichette e le schede di sicurezza dell'agente chimico, individuando quelle che sono le deficienze aziendali nei riguardi di tale indicazioni. Come il punto precedente, nel caso si tratti un agente chimico non classificato, è dovere del datore di lavoro prendere in considerazione tutte le misure di sicurezza idonee.

3) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione: ai fini della valutazione non è da sottovalutare per quanto tempo e a che intensità il lavoratore sia esposto all'agente chimico, tenendo presente soprattutto sotto quale forma l'agente manifesta la sua pericolosità (per inalazione, per contatto o per ingestione).

4) le circostanze in cui viene svolta l'attività che determina esposizione all'agente chimico: ad esempio la quantità di agente chimico presente e le caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

5) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici: si tratta perciò di identificare con esattezza l'effettiva pericolosità dell'agente chimico in questione. Ai fini della valutazione del rischio, la misurazione dell'agente chimico è effettuata quando si ha una certa sicurezza di essere di fronte ad un rischio non moderato (come verrà specificato più avanti) per la sicurezza dei lavoratori.

6) gli effetti delle misure preventive adottate e da adottare: chiaramente, salvo quanto già definito dall'art. 3 del D.Lgs 626/94 e secondo quanto più precisamente indicato su tale decreto, il datore di lavoro dovrebbe adottare tutte le misure generiche di sicurezza per ridurre sempre e comunque al minimo l'esposizione dei lavoratori. Si intende perciò la progettazione e l'organizzazione di idonei sistemi di lavoro; la fornitura e la manutenzione di idonee attrezzature per il tipo di lavoro in questione; riduzione al minimo dei lavoratori esposti, la riduzione della durata e dell'intensità di esposizione; la riduzione delle quantità degli agenti chimici utilizzati nel processo produttivo; uso di appropriate disposizioni per la manipolazione, l'immagazzinamento ed il trasporto degli agenti chimici pericolosi.

7) utilizzare e confrontare le conclusioni di sorveglianze sanitarie già intraprese, nel caso ci siano dati disponibili; inoltre il datore di lavoro deve considerare che l'uso di più agenti chimici comporta un rischio che è determinato dalla combinazione dei singoli rischi.

Verificati tutti questi parametri, il datore di lavoro deve giungere alla conclusione se l'esposizione a cui sono soggetti i lavoratori comporta un rischio moderato o non moderato per la loro sicurezza. Il concetto di moderato lascia però ampia interpretazione al datore di lavoro sulla reale entità del rischio a cui possono essere soggetti o meno i lavoratori. Infatti, fatta eccezione per il piombo, per cui viene definita un'esposizione limite espressa come media ponderata nell'arco di una settimana lavorativa di 40 ore di 8 ore per giornata lavorativa pari a 0,075mg/m3 al di sotto della quale si può considerare il rischio moderato; per tutti gli altri agenti chimici non esistono valori definiti dalla Legge italiana. Ne deriva perciò, un'estrema soggettività nell'interpretazione del rischio da parte del datore di lavoro che, per affrontare correttamente la valutazione del rischio dovrebbe ricorrere a misurazioni specifiche per ciascun agente chimico o ricorrere a software specifici. Le stesse misurazioni non sono però sufficienti a definire la reale modestia del rischio chimico poiché i valori limite di TLV (Threshold Limit Value ovvero Valore Limite di Soglia) esprimono la soglia oltre la quale esiste un rischio concreto per il lavoratore e perciò ben al di sopra di quello che è il concetto di moderato.
E' questo il punto cruciale e debole di tutta la normativa; infatti se dal processo di valutazione del rischio chimico ne consegue un giudizio moderato, il datore di lavoro non è tenuto ad intraprendere ulteriori misure di prevenzione e protezione; ma in ogni caso, è tenuto a formare ed informare i lavoratori sul corretto uso degli agenti chimici, anche rendendo disponibili a loro e ai loro rappresentanti i dati ottenuti dalla valutazione dei rischi; le informazioni e le precauzioni sugli agenti chimici tramite le schede di sicurezza; eventuali risultati di misurazioni ambientali, ecc….
In ultimo, il datore di lavoro, fatto salvo per alcune eccezioni, non deve ricorrere all'uso e/o alla produzione di alcuni agenti chimici quali: 2-naftilammina, 4-amminodifenile; benzidina, i sali derivati da queste sostanze e il 4-nitrodifenile.
Nel caso in cui, al termine della valutazione del rischio, il datore di lavoro sia giunto alla conclusione che i lavoratori, per tipo di sostanza, livello e durata di esposizione, per la tipologia di attività svolta e per tutti gli altri parametri sopra indicati sono soggetti ad un rischio non moderato, allora deve intraprendere delle misure specifiche di prevenzione e protezione, come …la progettazione di appropriati processi lavorativi e tecnici; appropriate misure organizzative e di protezione collettive; misure di protezione individuale come i dispositivi di protezione individuali e la sorveglianza sanitaria.
A questo punto, il D.Lgs. 25/2002 al comma 2 dell'art.72 sexies cita: salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate…..con metodiche appropriate o con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. Da ciò si evince che l'obbligo da parte del datore alla misurazione dell'agente chimico deve essere fatta quasi obbligatoriamente nel caso in cui i lavoratori siano soggetti ad un rischio ritenuto non moderato (l'attuazione dell'art. 72 sexies è previsto solo per aziende a rischio non moderato). Per questo ai fini della valutazione del rischio chimico, la stessa può essere fatta senza ricorrere a rilievi specifici, nel caso in cui, tenuto conto degli altri parametri, sia presumibile pensare che gli agenti chimici presenti nell'attività lavorativa rappresentino solo un rischio minimo.
Sempre nel caso di giudizio non moderato, il datore di lavoro è perciò tenuto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute (e non pericolosi per la sicurezza, come prodotti esplodenti, infiammabili…), ma soprattutto è tenuto a predisporre, informando sempre i lavoratori, procedure di emergenza nel caso in cui si verifichino degli incidenti, come ad esempio delle esercitazioni da effettuarsi ad intervalli regolari; adottare misure di evacuazione e di soccorso; fornire ai lavoratori adibiti all'intervento nell'area interessata dall'emergenza tutti i DPI necessari; adottare misure di allarme e di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
In conclusione, è evidente quanto sia importante un corretto approccio alla tematica in questione. La consulenza di tecnici qualificati che affianchino i responsabili aziendali nella valutazione del rischio chimico che, come abbiamo visto, deve essere obbligatoriamente considerato in tutte le attività, permette di non commettere gravi errori nell'esecuzione della valutazione stessa e nella scelta delle più adeguate misure di prevenzione e protezione.

Continua …


Mettere a norma la propria azienda non è particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon servizio di consulenza.
Lo Studio Tecnico Zoppi offe una consulenza completa, che comprende la verifica della situazione aziendale, l'esecuzione di monitoraggi ambientali (luce, ventilazione, polveri, ecc.) e di misurazioni del rumore, la redazione della documentazione prevista dalla legge, con l'individuazione degli eventuali rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione, la fornitura delle informazioni al personale, la formazione professionale, la consulenza nella modifica dei lay-out aziendali, la verifica dei dispositivi di protezione più adatti, ecc..

Questa è la rubrica presentata nel mese di Marzo 2003.
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