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D.Lgs 626/94: Rischio chimico
Il D.Lgs. 25 del 02 Febbraio 2002 già in
vigore da Giugno 2002 rappresenta un'importante modifica alla
normativa attuale in materia di sicurezza sul lavoro. Il testo
di tale decreto, integrato nella 626/94 come "Titolo VII bis",
definisce gli ulteriori criteri di sicurezza da adottare negli
ambienti di lavoro, nei confronti dei lavoratori quando quest'ultimi
possono trovarsi esposti a pericoli derivanti da un agente
chimico. Da ciò ne conseguono due importanti precisazioni;
1. nella definizione di agente chimico si intende qualsiasi
cosa sia esso sostanza o preparato di natura chimica che rappresenta
un pericolo per il lavoratore; pertanto rientrano all'interno
del campo di applicazione di questo decreto anche quelle sostanze
già prese in considerazione dalla Legge italiana come il piombo
e le sostanze cancerogene in generale, (tuttavia il presente
decreto non sostituisce le disposizioni specifiche in materia
di agenti cancerogeni presenti nel Titolo VII della 626, ma
le integra), sia quelle sostanze che pur non essendo pericolose
per loro stessa definizione possono comunque rappresentare
un pericolo in determinate condizioni, come ad esempio l'acqua
bollente o l'azoto liquido;
2. nella valutazione del rischio a cui sono soggetti i lavoratori,
bisogna tener presente tutte le attività connesse al processo
produttivo, come il trasporto, la manutenzione o la produzione
di scarti di lavorazione che possono determinare una particolare
esposizione per certi lavoratori. Ne deriva perciò che molte
aziende, pur non essendo per definizione aziende chimiche,
rientrano comunque all'interno del campo di applicazione del
presente decreto, come ad esempio le piccole e medio imprese
che adoperano determinati agenti chimici per la pulizia dei
locali e delle attrezzature di lavoro o come officine meccaniche,
in cui i lavoratori sono esposti a fumi di saldatura per effetto
dell'attività svolta.
Da precisare che sono esclusi dalla presente normativa l'amianto,
gli agenti chimici (sostanze e preparati) pericolosi per l'ambiente
ed alcune attività di trasporto internazionale di agenti chimici
pericolosi, in quanto ben definiti da specifica normativa.
Il datore di lavoro, prima di iniziare una qualsiasi attività
produttiva, o quando sono avvenuti notevoli cambiamenti tali
da modificare l'esposizione dei lavoratori, deve effettuare
una valutazione del rischio a cui possono essere esposti i
dipendenti tenendo in considerazione ed in ordine di priorità
i seguenti parametri:
1) le proprietà pericolose dell'agente chimico: cioè le indicazioni
riportate nelle schede di sicurezza e nelle etichette delle
sostanze e dei preparati classificati come pericolosi ai sensi
dei D.Lgs 52/97 e 285/98. In particolare sono da ricercare
le indicazioni come le frasi di rischio e la simbologia connessa
alle proprietà dell'agente chimico come la tossicità, l'infiammabilità,
ecc…). Nel caso però l'agente chimico non rientri all'interno
della classificazione dei due decreti legislativi sopra elencati,
ma si tratti di un agente chimico ritenuto pericoloso per
altre caratteristiche, o sia un prodotto intermedio o di scarto
del processo produttivo, sarà allora compito del datore di
lavoro individuare i possibili rischi ad esso connessi.
2) le informazioni sulla salute e sicurezza: anche in questo
caso si tratta di osservare le etichette e le schede di sicurezza
dell'agente chimico, individuando quelle che sono le deficienze
aziendali nei riguardi di tale indicazioni. Come il punto
precedente, nel caso si tratti un agente chimico non classificato,
è dovere del datore di lavoro prendere in considerazione tutte
le misure di sicurezza idonee.
3) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione: ai fini
della valutazione non è da sottovalutare per quanto tempo
e a che intensità il lavoratore sia esposto all'agente chimico,
tenendo presente soprattutto sotto quale forma l'agente manifesta
la sua pericolosità (per inalazione, per contatto o per ingestione).
4) le circostanze in cui viene svolta l'attività che determina
esposizione all'agente chimico: ad esempio la quantità di
agente chimico presente e le caratteristiche dell'ambiente
di lavoro.
5) i valori limite di esposizione professionale o i valori
limite biologici: si tratta perciò di identificare con esattezza
l'effettiva pericolosità dell'agente chimico in questione.
Ai fini della valutazione del rischio, la misurazione dell'agente
chimico è effettuata quando si ha una certa sicurezza di essere
di fronte ad un rischio non moderato (come verrà specificato
più avanti) per la sicurezza dei lavoratori.
6) gli effetti delle misure preventive adottate e da adottare:
chiaramente, salvo quanto già definito dall'art. 3 del D.Lgs
626/94 e secondo quanto più precisamente indicato su tale
decreto, il datore di lavoro dovrebbe adottare tutte le misure
generiche di sicurezza per ridurre sempre e comunque al minimo
l'esposizione dei lavoratori. Si intende perciò la progettazione
e l'organizzazione di idonei sistemi di lavoro; la fornitura
e la manutenzione di idonee attrezzature per il tipo di lavoro
in questione; riduzione al minimo dei lavoratori esposti,
la riduzione della durata e dell'intensità di esposizione;
la riduzione delle quantità degli agenti chimici utilizzati
nel processo produttivo; uso di appropriate disposizioni per
la manipolazione, l'immagazzinamento ed il trasporto degli
agenti chimici pericolosi.
7) utilizzare e confrontare le conclusioni di sorveglianze
sanitarie già intraprese, nel caso ci siano dati disponibili;
inoltre il datore di lavoro deve considerare che l'uso di
più agenti chimici comporta un rischio che è determinato dalla
combinazione dei singoli rischi.
Verificati tutti questi parametri, il datore di lavoro deve
giungere alla conclusione se l'esposizione a cui sono soggetti
i lavoratori comporta un rischio moderato o non
moderato per la loro sicurezza. Il concetto di moderato
lascia però ampia interpretazione al datore di lavoro sulla
reale entità del rischio a cui possono essere soggetti o meno
i lavoratori. Infatti, fatta eccezione per il piombo, per
cui viene definita un'esposizione limite espressa come media
ponderata nell'arco di una settimana lavorativa di 40 ore
di 8 ore per giornata lavorativa pari a 0,075mg/m3 al di sotto
della quale si può considerare il rischio moderato; per tutti
gli altri agenti chimici non esistono valori definiti dalla
Legge italiana. Ne deriva perciò, un'estrema soggettività
nell'interpretazione del rischio da parte del datore di lavoro
che, per affrontare correttamente la valutazione del rischio
dovrebbe ricorrere a misurazioni specifiche per ciascun agente
chimico o ricorrere a software specifici. Le stesse misurazioni
non sono però sufficienti a definire la reale modestia del
rischio chimico poiché i valori limite di TLV (Threshold Limit
Value ovvero Valore Limite di Soglia) esprimono la soglia
oltre la quale esiste un rischio concreto per il lavoratore
e perciò ben al di sopra di quello che è il concetto di moderato.
E' questo il punto cruciale e debole di tutta la normativa;
infatti se dal processo di valutazione del rischio chimico
ne consegue un giudizio moderato, il datore di lavoro
non è tenuto ad intraprendere ulteriori misure di prevenzione
e protezione; ma in ogni caso, è tenuto a formare ed informare
i lavoratori sul corretto uso degli agenti chimici, anche
rendendo disponibili a loro e ai loro rappresentanti i dati
ottenuti dalla valutazione dei rischi; le informazioni e le
precauzioni sugli agenti chimici tramite le schede di sicurezza;
eventuali risultati di misurazioni ambientali, ecc….
In ultimo, il datore di lavoro, fatto salvo per alcune eccezioni,
non deve ricorrere all'uso e/o alla produzione di alcuni agenti
chimici quali: 2-naftilammina, 4-amminodifenile; benzidina,
i sali derivati da queste sostanze e il 4-nitrodifenile.
Nel caso in cui, al termine della valutazione del rischio,
il datore di lavoro sia giunto alla conclusione che i lavoratori,
per tipo di sostanza, livello e durata di esposizione, per
la tipologia di attività svolta e per tutti gli altri parametri
sopra indicati sono soggetti ad un rischio non moderato,
allora deve intraprendere delle misure specifiche di prevenzione
e protezione, come …la progettazione di appropriati processi
lavorativi e tecnici; appropriate misure organizzative e di
protezione collettive; misure di protezione individuale come
i dispositivi di protezione individuali e la sorveglianza
sanitaria.
A questo punto, il D.Lgs. 25/2002 al comma 2 dell'art.72 sexies
cita: salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento
di un adeguato livello di prevenzione e protezione, il datore
di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate
le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede
ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare
un rischio per la salute, con metodiche standardizzate…..con
metodiche appropriate o con particolare riferimento ai valori
limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi
dell'esposizione in termini spazio temporali. Da ciò si evince
che l'obbligo da parte del datore alla misurazione dell'agente
chimico deve essere fatta quasi obbligatoriamente nel caso
in cui i lavoratori siano soggetti ad un rischio ritenuto
non moderato (l'attuazione dell'art. 72 sexies è previsto
solo per aziende a rischio non moderato). Per questo ai fini
della valutazione del rischio chimico, la stessa può essere
fatta senza ricorrere a rilievi specifici, nel caso in cui,
tenuto conto degli altri parametri, sia presumibile pensare
che gli agenti chimici presenti nell'attività lavorativa rappresentino
solo un rischio minimo.
Sempre nel caso di giudizio non moderato, il datore
di lavoro è perciò tenuto alla sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute
(e non pericolosi per la sicurezza, come prodotti esplodenti,
infiammabili…), ma soprattutto è tenuto a predisporre, informando
sempre i lavoratori, procedure di emergenza nel caso in
cui si verifichino degli incidenti, come ad esempio delle
esercitazioni da effettuarsi ad intervalli regolari; adottare
misure di evacuazione e di soccorso; fornire ai lavoratori
adibiti all'intervento nell'area interessata dall'emergenza
tutti i DPI necessari; adottare misure di allarme e di comunicazione
necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
In conclusione, è evidente quanto sia importante un corretto
approccio alla tematica in questione. La consulenza di
tecnici qualificati che affianchino i responsabili
aziendali nella valutazione del rischio chimico che, come
abbiamo visto, deve essere obbligatoriamente considerato in
tutte le attività, permette di non commettere gravi errori
nell'esecuzione della valutazione stessa e nella scelta delle
più adeguate misure di prevenzione e protezione.
Continua …
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