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La
segnaletica di sicurezza
- maggio
2003
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Continuano
gli approfondimenti legati alla sicurezza sul lavoro.
Lo Studio
Tecnico Zoppi fornisce, in esclusiva alla redazione di EdiAncona,
un servizio gratuito di informazione sull'applicazione delle
normative riguardanti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94,
D. Lgs. 277/91, DPR 547/55, DPR 303/56, ecc.). |
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La caratteristica principale di questa
nuova sezione del portale è costituita dalla presentazione
di materiale informativo predisposto per la distribuzione
ai lavoratori, in applicazione dell'art. 21 del D. Lgs 626/94.
A più di otto anni dalla pubblicazione della "626" ci sono
ancora molte aziende che non hanno dato corretta applicazione
al Decreto Legislativo 626/94 ed alle normative a cui è collegato
(antinfortunistica, tutela della salute dei lavoratori, prevenzione
incendi, esposizione al rumore, alle polveri, ecc.).
In queste pagine cercheremo di chiarire, progressivamente,
alcuni fra i punti di importanza fondamentale. Uno spazio
sarà riservato all'aggiornamento legislativo dove si potranno
trovare i testi delle principali norme vigenti.
I visitatori e gli utenti del sito potranno leggere e scaricare
notizie, informazioni e normative che progressivamente
andranno ad arricchire l'apposito spazio nella rubrica "sicurezza
sul lavoro". È possibile rivolgere dei quesiti in materia
di sicurezza del lavoro contattando direttamente lo Studio
Tecnico Zoppi (clicca qui per contattare lo studio)
I quesiti di interesse comune saranno pubblicati in rete.
Si ricorda che è il testo ufficiale è
solamente quello pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.
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Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
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Tra gli obblighi del datore di lavoro, ai sensi del D. L.vo
626/94 articolo 8, esiste anche quello di organizzare il servizio
di prevenzione e protezione.
Tale servizio, peraltro di fondamentale importanza per la
sicurezza dell'azienda e dei lavoratori, è costituito da alcune
persone nominate direttamente dal datore di lavoro, in accordo
con il responsabile per la sicurezza dei lavoratori, le quali
devono provvedere:
- Ad individuare i fattori di rischio presenti in azienda,
alla valutazione di essi ed all'individuazione di misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
- Ad elaborare le misure preventive e protettive, ad individuare
i dispositivi di protezione individuale più appropriati
alla mansione e/o al lavoratore ed i sistemi di controllo
di tali misure
- Ad elaborare delle procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali
- A proporre i programmi di formazione ed informazione dei
lavoratori
- A partecipare alle riunioni aziendali periodiche indette
per la gestione della sicurezza aziendale
- A fornire ai lavoratori le informazioni inerenti alla
sicurezza in azienda, con particolare riferimenti ai rischi
presenti, alle misure di prevenzione adottate, alle procedure
da eseguire in caso di incidente e/o di emergenza, ai pericoli
connessi legati all'uso di certi materiali o sostanze o
all'attività lavorativa da intraprendere
Per l'organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione, date le responsabilità e l'impegno che comporta,
il datore di lavoro può incaricare una o più persone sia interne
che esterne all'azienda in possesso di capacità ed attitudini
adeguate per l'espletamento del servizio.
Tra queste è necessario che il datore di lavoro, tenendo sempre
conto dell'opinione del responsabile per la sicurezza dei
lavoratori (RSL), nomini il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP).
In alternativa e solo in alcuni casi previsti dalla legge,
può essere lo stesso datore di lavoro a svolgere il servizio
di prevenzione e protezione e a ricoprire la carica di responsabile
del servizio. In tal caso, la normativa prevede che, in deroga
alla normativa generale, il datore di lavoro possa ricoprire
il ruolo descritto solo nelle aziende artigiane ed industriali
fino a 30 dipendenti, oppure in quelle agricole e zootecniche
fino a 10 dipendenti, o in quelle della pesca fino a 20 dipendenti
o nelle altre aziende fino a 200 dipendenti.
Se, l'azienda rientra in una di queste categorie descritte,
il datore di lavoro, previa partecipazione ad un corso specifico
di formazione e previa comunicazione all'organo di vigilanza
ed al RSL può svolgere i compiti di RSPP.
Il corso attualmente deve avere una durata di almeno 16 ore
e deve comprendere, secondo il D.M. del 16 gennaio 1997:
il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori
e la responsabilità civile e penale; gli organi di vigilanza
e di controlli nei rapporti con le aziende; la tutela assicurativa,
le statistiche ed il registro degli infortuni; i rapporti
con i rappresentanti dei lavoratori; appalti, lavoro autonomo
e sicurezza; la valutazione dei rischi; i principali tipi
di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e
procedurali di sicurezza; i dispositivi di protezione individuale;
la prevenzione sanitaria; l'informazione e la formazione dei
lavoratori; la prevenzione incendi ed i piani di emergenza
(D.M. del 10 Marzo 1998).
Anche la nomina di persone interne all'azienda deve essere
fatta oculatamente, considerando le loro specifiche conoscenze
e le loro attitudini In alternativa, come già indicato, il
datore di lavoro può rivolgersi a persone esterne, sia per
lo svolgimento del ruolo di RSPP sia come sola consulenza
al fine di valutare correttamente i rischi presenti in azienda
e le misure idonee di prevenzione e protezione.
Molte aziende di tutti i settori (produzione, servizi, ricerca,
ecc…) hanno fatto ricorso alla deroga ed i rispettivi datori
di lavoro si sono auto-nominati RSPP; ma in numerosi casi
i datori di lavoro hanno, invece, designato un dipendente,
facendogli frequentare il corso di formazione già descritto
e nominandoli quindi RSPP.
Tale nomina può comportare alcuni problemi se l'incaricato
non ha l'effettiva disponibilità di mezzi, di tempo e di autorità
nei confronti del personale aziendale.
Inoltre, si ritiene che il corso di 16 ore sopra citato non
possa essere frequentato da altri se non dal datore di lavoro
stesso.
Attualmente, è in corso di discussione in Parlamento un testo
di legge che andrà a rivisitare le figure degli addetti alla
sicurezza (ed in primis l'RSPP) con l'individuazione di specifiche
competenze, curricula professionali e percorsi formativi che
dovranno essere rispettati per l'assunzione degli incarichi
sopra citati.
Questa nuova impostazione normativa, potrebbe portare molte
aziende pubbliche e private ad avvalersi di esperti liberi
professionisti. Lo "Studio
Tecnico Zoppi", con i suoi tecnici, si propone da
anni come ditta di consulenza sia per l'assistenza in materia
di sicurezza aziendale sia per lo svolgimento del ruolo di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e quindi
potrà rispondere alle esigenze che saranno imposte alle aziende
dalla nuova disciplina.
Segue...
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Mettere a norma la propria azienda non
è particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon
servizio di consulenza.
Lo Studio
Tecnico Zoppi offe una consulenza completa, che comprende
la verifica della situazione aziendale, l'esecuzione di monitoraggi
ambientali (luce, ventilazione, polveri, ecc.) e di misurazioni
del rumore, la redazione della documentazione prevista
dalla legge, con l'individuazione degli eventuali rischi presenti,
le misure di prevenzione e protezione, la fornitura delle
informazioni al personale, la formazione professionale, la
consulenza nella modifica dei lay-out aziendali, la verifica
dei dispositivi di protezione più adatti, ecc..
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Questa
è la rubrica presentata nel mese di Maggio 2003.
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