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La segnaletica di sicurezza - maggio 2003
Continuano gli approfondimenti legati alla sicurezza sul lavoro.
Lo Studio Tecnico Zoppi fornisce, in esclusiva alla redazione di EdiAncona, un servizio gratuito di informazione sull'applicazione delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 277/91, DPR 547/55, DPR 303/56, ecc.).
La caratteristica principale di questa nuova sezione del portale è costituita dalla presentazione di materiale informativo predisposto per la distribuzione ai lavoratori, in applicazione dell'art. 21 del D. Lgs 626/94.
A più di otto anni dalla pubblicazione della "626" ci sono ancora molte aziende che non hanno dato corretta applicazione al Decreto Legislativo 626/94 ed alle normative a cui è collegato (antinfortunistica, tutela della salute dei lavoratori, prevenzione incendi, esposizione al rumore, alle polveri, ecc.).
In queste pagine cercheremo di chiarire, progressivamente, alcuni fra i punti di importanza fondamentale. Uno spazio sarà riservato all'aggiornamento legislativo dove si potranno trovare i testi delle principali norme vigenti.
I visitatori e gli utenti del sito potranno leggere e scaricare notizie, informazioni e normative che progressivamente andranno ad arricchire l'apposito spazio nella rubrica "sicurezza sul lavoro". È possibile rivolgere dei quesiti in materia di sicurezza del lavoro contattando direttamente lo Studio Tecnico Zoppi (clicca qui per contattare lo studio)
I quesiti di interesse comune saranno pubblicati in rete.

Si ricorda che è il testo ufficiale è solamente quello pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Tra gli obblighi del datore di lavoro, ai sensi del D. L.vo 626/94 articolo 8, esiste anche quello di organizzare il servizio di prevenzione e protezione.
Tale servizio, peraltro di fondamentale importanza per la sicurezza dell'azienda e dei lavoratori, è costituito da alcune persone nominate direttamente dal datore di lavoro, in accordo con il responsabile per la sicurezza dei lavoratori, le quali devono provvedere:

  • Ad individuare i fattori di rischio presenti in azienda, alla valutazione di essi ed all'individuazione di misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro

  • Ad elaborare le misure preventive e protettive, ad individuare i dispositivi di protezione individuale più appropriati alla mansione e/o al lavoratore ed i sistemi di controllo di tali misure

  • Ad elaborare delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

  • A proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori

  • A partecipare alle riunioni aziendali periodiche indette per la gestione della sicurezza aziendale

  • A fornire ai lavoratori le informazioni inerenti alla sicurezza in azienda, con particolare riferimenti ai rischi presenti, alle misure di prevenzione adottate, alle procedure da eseguire in caso di incidente e/o di emergenza, ai pericoli connessi legati all'uso di certi materiali o sostanze o all'attività lavorativa da intraprendere

Per l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, date le responsabilità e l'impegno che comporta, il datore di lavoro può incaricare una o più persone sia interne che esterne all'azienda in possesso di capacità ed attitudini adeguate per l'espletamento del servizio.
Tra queste è necessario che il datore di lavoro, tenendo sempre conto dell'opinione del responsabile per la sicurezza dei lavoratori (RSL), nomini il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
In alternativa e solo in alcuni casi previsti dalla legge, può essere lo stesso datore di lavoro a svolgere il servizio di prevenzione e protezione e a ricoprire la carica di responsabile del servizio. In tal caso, la normativa prevede che, in deroga alla normativa generale, il datore di lavoro possa ricoprire il ruolo descritto solo nelle aziende artigiane ed industriali fino a 30 dipendenti, oppure in quelle agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti, o in quelle della pesca fino a 20 dipendenti o nelle altre aziende fino a 200 dipendenti.
Se, l'azienda rientra in una di queste categorie descritte, il datore di lavoro, previa partecipazione ad un corso specifico di formazione e previa comunicazione all'organo di vigilanza ed al RSL può svolgere i compiti di RSPP.
Il corso attualmente deve avere una durata di almeno 16 ore e deve comprendere, secondo il D.M. del 16 gennaio 1997: il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; appalti, lavoro autonomo e sicurezza; la valutazione dei rischi; i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; i dispositivi di protezione individuale; la prevenzione sanitaria; l'informazione e la formazione dei lavoratori; la prevenzione incendi ed i piani di emergenza (D.M. del 10 Marzo 1998).
Anche la nomina di persone interne all'azienda deve essere fatta oculatamente, considerando le loro specifiche conoscenze e le loro attitudini In alternativa, come già indicato, il datore di lavoro può rivolgersi a persone esterne, sia per lo svolgimento del ruolo di RSPP sia come sola consulenza al fine di valutare correttamente i rischi presenti in azienda e le misure idonee di prevenzione e protezione.
Molte aziende di tutti i settori (produzione, servizi, ricerca, ecc…) hanno fatto ricorso alla deroga ed i rispettivi datori di lavoro si sono auto-nominati RSPP; ma in numerosi casi i datori di lavoro hanno, invece, designato un dipendente, facendogli frequentare il corso di formazione già descritto e nominandoli quindi RSPP.
Tale nomina può comportare alcuni problemi se l'incaricato non ha l'effettiva disponibilità di mezzi, di tempo e di autorità nei confronti del personale aziendale.
Inoltre, si ritiene che il corso di 16 ore sopra citato non possa essere frequentato da altri se non dal datore di lavoro stesso.
Attualmente, è in corso di discussione in Parlamento un testo di legge che andrà a rivisitare le figure degli addetti alla sicurezza (ed in primis l'RSPP) con l'individuazione di specifiche competenze, curricula professionali e percorsi formativi che dovranno essere rispettati per l'assunzione degli incarichi sopra citati.
Questa nuova impostazione normativa, potrebbe portare molte aziende pubbliche e private ad avvalersi di esperti liberi professionisti. Lo "Studio Tecnico Zoppi", con i suoi tecnici, si propone da anni come ditta di consulenza sia per l'assistenza in materia di sicurezza aziendale sia per lo svolgimento del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e quindi potrà rispondere alle esigenze che saranno imposte alle aziende dalla nuova disciplina.

Segue...


Mettere a norma la propria azienda non è particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon servizio di consulenza.
Lo Studio Tecnico Zoppi offe una consulenza completa, che comprende la verifica della situazione aziendale, l'esecuzione di monitoraggi ambientali (luce, ventilazione, polveri, ecc.) e di misurazioni del rumore, la redazione della documentazione prevista dalla legge, con l'individuazione degli eventuali rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione, la fornitura delle informazioni al personale, la formazione professionale, la consulenza nella modifica dei lay-out aziendali, la verifica dei dispositivi di protezione più adatti, ecc..

Questa è la rubrica presentata nel mese di Maggio 2003.
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