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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 Febbraio
2004 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 388 del
15 Luglio 2003 "Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni".
La norma prevede:
1. la classificazione delle aziende in relazione alla tipologia
di rischio prevedibile;
2. il contenuto dei corsi di formazione ai quali devono partecipare
gli addetti al primo soccorso designati dal datore di lavoro;
3. la definizione dei presidi medico-chirurgici di primo soccorso
occorrenti.
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AI FINI
DEL PRONTO SOCCORSO
Ai fini dell'applicazione di questo Decreto le aziende sono
classificate in 3 gruppi:
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Gruppo
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Tipologia
di imprese o unità produttive
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Numero di
lavoratori
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A
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*
aziende soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell'art.
2 D.Lgs. 334/99;
* centrali
termoelettriche;
* impianti
e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del
D.Lgs. 230/95;
* aziende
estrattive e attività minerarie di cui al D.P.R. 624/96;
* aziende
che effettuano lavori in sotterraneo di cui al D.P.R.
320/56;
* aziende
per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
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Qualsiasi numero
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| *
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL
con indice infortunistico di inabilità permanente superiore
a quattro nell'ultimo triennio. |
Qualsiasi numero
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| *
aziende del comparto dell'agricoltura |
Più di 5 (a tempo indeterminato)
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B
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*
Tutte le aziende che non rientrano nel gruppo A |
3 o più
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C
|
*
Tutte le aziende che non rientrano nel gruppo A |
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FORMAZIONE PROFESSIONALE E DESIGNAZIONE ADDETTI
In ogni azienda deve essere costituito un servizio di primo
soccorso dimensionato in base alle specifiche caratteristiche
dei rischi presenti e/o potenziali. Il datore di lavoro, sentito
il medico competente, se nominato, alla luce della valutazione
dei rischi effettuata ai sensi del D. Lgs. 626/94, deve designare
uno o più lavoratori quali addetti al primo soccorso aziendale.
Le figure prescelte devono frequentare uno specifico corso
di formazione della durata di 16 ore per le aziende di gruppo
A e di 12 ore per quelle dei gruppi B e C.
CONTENUTO MINIMO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E DEI
PACCHETTI DI MEDICAZIONE
I presidi medico-chirurgici che devono essere presenti in
ogni unità operativa devono comprendere i prodotti sottoelencati,
eventualmente integrati secondo le specifiche indicazioni
del medico competente.
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Aziende dei
gruppi A e B
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Aziende del
gruppo C
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Contenuto minimo della cassetta di
pronto soccorso:
- guanti sterili monouso (5 paia);
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%
di iodio da 1 litro (1),
- flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro -
0, 9%) da 500 ml (3),
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
(2),
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
(10),
- pinzette da medicazione sterili monouso (2), - confezione
di cotone idrofilo (1),
- confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
(2),
- rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2),
- confezione di rete elastica di misura media (1),
- un paio di forbici,
- lacci emostatici (3),
- ghiaccio pronto uso (due confezioni), - sacchetti
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2),
- termometro,
- visiera paraschizzi,
- teli sterili monouso (2),
- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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Contenuto minimo del pacchetto di medicazione:
- guanti sterili monouso (2 paia),
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%
di iodio da 125 ml (1),
- flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
da 250 ml (1),
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
(1),
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
(3),
- pinzette da medicazione sterili monouso (1),
- confezione di cotone idrofilo (1),
- confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
(1),
- rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1),
- rotolo di benda orlata alta cm 10 (1),
- un paio di forbici (1),
- un laccio emostatico (1),
- confezione di ghiaccio pronto uso (1),
- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
(1),
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di
prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
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I presidi medico-chirurgici devono essere presenti
in ogni singola struttura operativa e, nel caso di lavori
eseguiti da singoli lavoratori e/o da squadre all'esterno
dell'ambiente di lavoro (squadre di manutenzione, trattoristi,
personale di pulizia, ecc., ...) a tali soggetti deve essere
fornito un pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione
per collegarsi tempestivamente con la sede aziendale al fine
di attivare eventuali soccorsi in caso di emergenza.
SINTESI DEGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
TUTTE le aziende devono adeguarsi entro il 3 agosto 2004 ed
è consigliabile che si rivolgano a validi
consulenti per la programmazione delle azioni di adeguamento
obbligatorie del sistema di sicurezza aziendale previste dal
Decreto Ministeriale n. 388/2003:
* aggiornamento
del documento di valutazione dei rischi per la definizione
del gruppo di appartenenza rispetto all'organizzazione del
servizio di pronto soccorso aziendale;
* redazione e/o
adeguamento del piano di gestione delle emergenze;
* definizione
della composizione delle squadre di emergenza;
* programmazione
ed esecuzione dei corsi di formazione obbligatori.
continua ...
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particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon servizio
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completa, che comprende la verifica della situazione aziendale,
l'esecuzione di monitoraggi ambientali (luce, ventilazione,
polveri, ecc.) e di misurazioni strumentali (quali il rumore,
il microclima, l'illuminamento), la redazione della documentazione
prevista dalla legge, con l'individuazione degli eventuali
rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione, la
fornitura delle informazioni al personale, la formazione professionale,
la consulenza nella modifica dei lay-out aziendali, la verifica
dei dispositivi di protezione più adatti, ecc..
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