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Il
medico competente
- giugno
2003
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Continuano
gli approfondimenti legati alla sicurezza sul lavoro.
Lo Studio
Tecnico Zoppi fornisce, in esclusiva alla redazione di EdiAncona,
un servizio gratuito di informazione sull'applicazione delle
normative riguardanti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94,
D. Lgs. 277/91, DPR 547/55, DPR 303/56, ecc.). |
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La caratteristica principale di questa
nuova sezione del portale è costituita dalla presentazione
di materiale informativo predisposto per la distribuzione
ai lavoratori, in applicazione dell'art. 21 del D. Lgs 626/94.
A più di otto anni dalla pubblicazione della "626" ci sono
ancora molte aziende che non hanno dato corretta applicazione
al Decreto Legislativo 626/94 ed alle normative a cui è collegato
(antinfortunistica, tutela della salute dei lavoratori, prevenzione
incendi, esposizione al rumore, alle polveri, ecc.).
In queste pagine cercheremo di chiarire, progressivamente,
alcuni fra i punti di importanza fondamentale. Uno spazio
sarà riservato all'aggiornamento legislativo dove si potranno
trovare i testi delle principali norme vigenti.
I visitatori e gli utenti del sito potranno leggere e scaricare
notizie, informazioni e normative che progressivamente
andranno ad arricchire l'apposito spazio nella rubrica "sicurezza
sul lavoro". È possibile rivolgere dei quesiti in materia
di sicurezza del lavoro contattando direttamente lo Studio
Tecnico Zoppi (clicca qui per contattare lo studio)
I quesiti di interesse comune saranno pubblicati in rete.
Si ricorda che è il testo ufficiale è
solamente quello pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.
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Il medico competente
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Tra le figure che affiancano il datore di
lavoro nella realizzazione del sistema di sicurezza aziendale,
non è da dimenticare il medico competente.
Questa figura professionale, per definizione di legge, non
può essere rappresentata da qualsiasi medico, ma può essere
svolta esclusivamente da quei medici che hanno ottenuto una
specializzazione in medicina del lavoro o un'altra equipollente
(medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; tossicologia
industriale; igiene industriale; fisiologia ed igiene del
lavoro; clinica del lavoro; igiene e medicina preventiva;
medicina legale e delle assicurazioni), indipendentemente
poi che siano liberi professionisti, dipendenti della struttura
presso cui operano o dipendenti di un'altra struttura pubblica
o privata convenzionata.
Il medico competente o del lavoro, come più spesso viene definito,
non è però una figura presente in tutte le aziende; infatti
lo stesso art. 16 del D. Lgs 626/94 prevede che la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori sia fatta dal medico competente,
ma solo nei casi previsti dalla legge. Ne deriva, perciò,
la necessità per il datore di lavoro di conoscere quei casi
in cui i lavoratori debbano essere sottoposti obbligatoriamente
a sorveglianza sanitaria. Chiaramente, un dipendente di un
esercizio commerciale come può essere una ricevitoria - tabacchi
non necessità di sorveglianza sanitaria, ma il problema è
definire anche nella piccola medio impresa i limiti oltre
il quale certe attività lavorative comportino dei rischi per
i dipendenti e tali da dover richiedere la presenza del medico
del lavoro.
I lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria,
sono indicati sia dallo stesso D. Lgs 626/94, sia da altre
leggi precedenti e/o successive a questa e di seguito viene
riportata una casistica ampia ma non esaustiva:
- I dipendenti che svolgono movimentazione dei carichi,
intesa sia come sollevamento di un peso, sia come deposizione,
trazione e spinta dello stesso. Tali manovre sono definite
pericolose, poiché possono indurre delle lesioni dorso lombari,
nei casi in cui il carico da sollevare sia troppo pesante
(oltre 30Kg per gli uomini, 20 Kg per le donne), oppure
sia scomodo a causa di un baricentro spostato o per qualsiasi
altro fattore che determini delle condizioni di rischio
(frequenza di movimento
.) e che saranno approfondite in
articoli successivi
- Tutti i lavoratori che occupano delle postazioni munite
di videoterminali. Per almeno 20 ore settimanali, sono soggetti
a sorveglianza con frequenza variabile dipendentemente dall'età
del lavoratore e dall'eventuale insorgenza di problemi oftalmici.
- I lavoratori che prestano servizio notturno (D. Lgs 532/99)
- Coloro che, in seguito all'esito della valutazione dei
rischi eseguita dal datore di lavoro in collaborazione con
il RSPP, sono considerati esposti ad agenti chimici cancerogeni
o ad altri agenti chimici pericolosi (D. Lgs 25/02) o ad
agenti biologici.
- Gli adolescenti ed i bambini soggetti a qualsiasi mansione
- I lavoratori esposti al piombo o ai suoi composti organici,
quando la concentrazione nell'aria supera i 40µg/m3, o il
livello di piombemia nel sangue è > a 35µg/100ml di sangue
(D. Lgs 277/91).
- I dipendenti esposti a rumori derivanti dall'attività
lavorativa stessa , quando a seguito di specifica misurazione
risulti un'esposizione lavorativa quotidiana superiore a
85dBA (D. Lgs 277/91).
In tutti i casi sopra citati, il medico del
lavoro, preventivamente, esegue una visita dei lavoratori
per valutarne la loro idoneità allo svolgimento della mansione;
tale affermazione però non deve trarre in inganno poiché questa
visita non può essere fatta preventivamente all'assunzione
del lavoratore, bensì deve essere fatta successivamente e
solo allo scopo di verificare l'assenza di controindicazioni
al lavoro a cui sono destinati i dipendenti.
Per questo motivo, ciò non toglie che sia il datore di lavoro
che il lavoratore stesso possano richiedere un visita medica,
al fine di evidenziare comunque l'idoneità fisica o l'insorgenza
di patologie ricollegabili alla mansione anche se questa non
richiede espressamente la sorveglianza sanitaria.
Per fare un esempio, si può ritenere che le mansioni che costringono
il lavoratore a mantenere una posizione eretta siano controindicate
per coloro che soffrono di un'insufficienza venosa agli arti
inferiore e pertanto potrebbero essere giudicati parzialmente
idonei alla mansione.
Per questo, il medico competente, ai fini dell'espletamento
del suo ruolo, può disporre ulteriori accertamenti sanitari
i cui costi sono comunque a carico del datore di lavoro. Nel
caso in cui, in seguito a tale visita, il medico esprima un
giudizio di inidoneità, lo stesso deve informare per iscritto
sia il lavoratore che il datore di lavoro . Il giudizio di
inidoneità deve essere fatto sulla base degli accertamenti
clinici fatti ma soprattutto deve esprimere i limiti che il
lavoratore ha e non deve dare alcuna indicazione sulle mansioni
alternative a cui può essere destinato, cosa che spetta esclusivamente
alla direzione generale o al datore di lavoro.
A completamento della sua attività finora esposta, il medico
competente è tenuto a documentare il suo lavoro e ad informare
sia i lavoratori che il datore di lavoro.
In pratica, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, il medico deve tenere sotto la propria responsabilità
un cartella sanitaria; deve informare ciascun dipendente del
significato degli accertamenti a cui è sottoposto e dei risultati
ottenuti da tali esami clinici; visita gli ambienti di lavoro
almeno 1 o 2 volte all'anno (secondo i casi) ed esprime il
proprio giudizio riguardo l'igiene e la salubrità dell'ambiente
di lavoro ai fini di migliorare il servizio di prevenzione
e protezione; partecipa alle riunioni periodiche tenute dall'azienda
e comunica i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria
praticata.
Segue...
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Mettere a norma la propria azienda non
è particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon
servizio di consulenza.
Lo Studio
Tecnico Zoppi offe una consulenza completa, che comprende
la verifica della situazione aziendale, l'esecuzione di monitoraggi
ambientali (luce, ventilazione, polveri, ecc.) e di misurazioni
del rumore, la redazione della documentazione prevista
dalla legge, con l'individuazione degli eventuali rischi presenti,
le misure di prevenzione e protezione, la fornitura delle
informazioni al personale, la formazione professionale, la
consulenza nella modifica dei lay-out aziendali, la verifica
dei dispositivi di protezione più adatti, ecc..
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Questa
è la rubrica presentata nel mese di Giugno 2003.
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