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Il medico competente - giugno 2003
Continuano gli approfondimenti legati alla sicurezza sul lavoro.
Lo Studio Tecnico Zoppi fornisce, in esclusiva alla redazione di EdiAncona, un servizio gratuito di informazione sull'applicazione delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 277/91, DPR 547/55, DPR 303/56, ecc.).
La caratteristica principale di questa nuova sezione del portale è costituita dalla presentazione di materiale informativo predisposto per la distribuzione ai lavoratori, in applicazione dell'art. 21 del D. Lgs 626/94.
A più di otto anni dalla pubblicazione della "626" ci sono ancora molte aziende che non hanno dato corretta applicazione al Decreto Legislativo 626/94 ed alle normative a cui è collegato (antinfortunistica, tutela della salute dei lavoratori, prevenzione incendi, esposizione al rumore, alle polveri, ecc.).
In queste pagine cercheremo di chiarire, progressivamente, alcuni fra i punti di importanza fondamentale. Uno spazio sarà riservato all'aggiornamento legislativo dove si potranno trovare i testi delle principali norme vigenti.
I visitatori e gli utenti del sito potranno leggere e scaricare notizie, informazioni e normative che progressivamente andranno ad arricchire l'apposito spazio nella rubrica "sicurezza sul lavoro". È possibile rivolgere dei quesiti in materia di sicurezza del lavoro contattando direttamente lo Studio Tecnico Zoppi (clicca qui per contattare lo studio)
I quesiti di interesse comune saranno pubblicati in rete.

Si ricorda che è il testo ufficiale è solamente quello pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.

Il medico competente

Tra le figure che affiancano il datore di lavoro nella realizzazione del sistema di sicurezza aziendale, non è da dimenticare il medico competente.
Questa figura professionale, per definizione di legge, non può essere rappresentata da qualsiasi medico, ma può essere svolta esclusivamente da quei medici che hanno ottenuto una specializzazione in medicina del lavoro o un'altra equipollente (medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; tossicologia industriale; igiene industriale; fisiologia ed igiene del lavoro; clinica del lavoro; igiene e medicina preventiva; medicina legale e delle assicurazioni), indipendentemente poi che siano liberi professionisti, dipendenti della struttura presso cui operano o dipendenti di un'altra struttura pubblica o privata convenzionata.
Il medico competente o del lavoro, come più spesso viene definito, non è però una figura presente in tutte le aziende; infatti lo stesso art. 16 del D. Lgs 626/94 prevede che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sia fatta dal medico competente, ma solo nei casi previsti dalla legge. Ne deriva, perciò, la necessità per il datore di lavoro di conoscere quei casi in cui i lavoratori debbano essere sottoposti obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria. Chiaramente, un dipendente di un esercizio commerciale come può essere una ricevitoria - tabacchi non necessità di sorveglianza sanitaria, ma il problema è definire anche nella piccola medio impresa i limiti oltre il quale certe attività lavorative comportino dei rischi per i dipendenti e tali da dover richiedere la presenza del medico del lavoro.
I lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono indicati sia dallo stesso D. Lgs 626/94, sia da altre leggi precedenti e/o successive a questa e di seguito viene riportata una casistica ampia ma non esaustiva:

  • I dipendenti che svolgono movimentazione dei carichi, intesa sia come sollevamento di un peso, sia come deposizione, trazione e spinta dello stesso. Tali manovre sono definite pericolose, poiché possono indurre delle lesioni dorso lombari, nei casi in cui il carico da sollevare sia troppo pesante (oltre 30Kg per gli uomini, 20 Kg per le donne), oppure sia scomodo a causa di un baricentro spostato o per qualsiasi altro fattore che determini delle condizioni di rischio (frequenza di movimento….) e che saranno approfondite in articoli successivi

  • Tutti i lavoratori che occupano delle postazioni munite di videoterminali. Per almeno 20 ore settimanali, sono soggetti a sorveglianza con frequenza variabile dipendentemente dall'età del lavoratore e dall'eventuale insorgenza di problemi oftalmici.

  • I lavoratori che prestano servizio notturno (D. Lgs 532/99)

  • Coloro che, in seguito all'esito della valutazione dei rischi eseguita dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP, sono considerati esposti ad agenti chimici cancerogeni o ad altri agenti chimici pericolosi (D. Lgs 25/02) o ad agenti biologici.

  • Gli adolescenti ed i bambini soggetti a qualsiasi mansione

  • I lavoratori esposti al piombo o ai suoi composti organici, quando la concentrazione nell'aria supera i 40µg/m3, o il livello di piombemia nel sangue è > a 35µg/100ml di sangue (D. Lgs 277/91).

  • I dipendenti esposti a rumori derivanti dall'attività lavorativa stessa , quando a seguito di specifica misurazione risulti un'esposizione lavorativa quotidiana superiore a 85dBA (D. Lgs 277/91).

In tutti i casi sopra citati, il medico del lavoro, preventivamente, esegue una visita dei lavoratori per valutarne la loro idoneità allo svolgimento della mansione; tale affermazione però non deve trarre in inganno poiché questa visita non può essere fatta preventivamente all'assunzione del lavoratore, bensì deve essere fatta successivamente e solo allo scopo di verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui sono destinati i dipendenti.
Per questo motivo, ciò non toglie che sia il datore di lavoro che il lavoratore stesso possano richiedere un visita medica, al fine di evidenziare comunque l'idoneità fisica o l'insorgenza di patologie ricollegabili alla mansione anche se questa non richiede espressamente la sorveglianza sanitaria.
Per fare un esempio, si può ritenere che le mansioni che costringono il lavoratore a mantenere una posizione eretta siano controindicate per coloro che soffrono di un'insufficienza venosa agli arti inferiore e pertanto potrebbero essere giudicati parzialmente idonei alla mansione.
Per questo, il medico competente, ai fini dell'espletamento del suo ruolo, può disporre ulteriori accertamenti sanitari i cui costi sono comunque a carico del datore di lavoro. Nel caso in cui, in seguito a tale visita, il medico esprima un giudizio di inidoneità, lo stesso deve informare per iscritto sia il lavoratore che il datore di lavoro . Il giudizio di inidoneità deve essere fatto sulla base degli accertamenti clinici fatti ma soprattutto deve esprimere i limiti che il lavoratore ha e non deve dare alcuna indicazione sulle mansioni alternative a cui può essere destinato, cosa che spetta esclusivamente alla direzione generale o al datore di lavoro.
A completamento della sua attività finora esposta, il medico competente è tenuto a documentare il suo lavoro e ad informare sia i lavoratori che il datore di lavoro.
In pratica, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, il medico deve tenere sotto la propria responsabilità un cartella sanitaria; deve informare ciascun dipendente del significato degli accertamenti a cui è sottoposto e dei risultati ottenuti da tali esami clinici; visita gli ambienti di lavoro almeno 1 o 2 volte all'anno (secondo i casi) ed esprime il proprio giudizio riguardo l'igiene e la salubrità dell'ambiente di lavoro ai fini di migliorare il servizio di prevenzione e protezione; partecipa alle riunioni periodiche tenute dall'azienda e comunica i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria praticata.

Segue...


Mettere a norma la propria azienda non è particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon servizio di consulenza.
Lo Studio Tecnico Zoppi offe una consulenza completa, che comprende la verifica della situazione aziendale, l'esecuzione di monitoraggi ambientali (luce, ventilazione, polveri, ecc.) e di misurazioni del rumore, la redazione della documentazione prevista dalla legge, con l'individuazione degli eventuali rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione, la fornitura delle informazioni al personale, la formazione professionale, la consulenza nella modifica dei lay-out aziendali, la verifica dei dispositivi di protezione più adatti, ecc..

Questa è la rubrica presentata nel mese di Giugno 2003.
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