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Il dibattito sulla pericolosità per la salute
umana derivante dall'esposizione al fumo di sigarette e di
altri prodotti contenenti tabacco interessa l'opinione pubblica
già da numerosi anni. Le iniziative di sensibilizzazione sugli
effetti provocati dal fumo sono continue, ma quasi sempre
mirate verso i fumatori.
Esiste, però, un notevole numero di persone che subisce gli
effetti del fumo prodotto da altri, il cosiddetto fumo passivo.
Intorno alla metà del 2002 il fumo passivo è stato catalogato
come cancerogeno di 1° categoria, inquadramento che attribuisce
proprietà cancerogene al fumo stesso. Tale classificazione
codificata dallo IARC (International Agency on research for
cancer) sta a significare che la sostanza in esame è sicuramente
cancerogena per l'uomo. A questo punto è naturale riprendere
l'art. 4 del D. Lgs. 626/94 che impone al datore di lavoro
la valutazione di "tutti i rischi". Valutare tutti i rischi
significa prevedere l'obbligatorietà di analizzare anche dei
rischi meno frequenti, e, sicuramente, quelli che hanno una
diretta ricaduta sulla salute umana. Il Decreto Legislativo
25/2002, di cui abbiamo già discusso in altra occasione, prevede
specifiche procedure per la valutazione del rischio chimico,
imponendo più livelli di misure preventive e protettive da
adottare per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Anche se le norme in questione non esplicitano il fumo passivo
fra i rischi da valutare, si ritiene indispensabile inserire
tale fattore nella valutazione dei rischi aziendali, essendo
un potenziale agente di cancerogenicità. Anche il mondo della
magistratura si sta interessando al problema e dalle prime
indicazioni giurisprudenziali sembra che vengano addossate
specifiche responsabilità penali ai datori di lavoro ed ai
dirigenti che non attivano sistemi di protezione dal fumo
passivo per i lavoratori.
Ciò non significa che non siano possibili anche conseguenze
legali per i diretti produttori dell'evento nocivo: i fumatori!
Tale tesi è avvalorata dalla lettura della Legge 16 gennaio
2003 n. 3, che impone il divieto di fumare in una numerosa
serie di locali della pubblica amministrazione, di aziende,
di luoghi di ritrovo e ristorazione, confrontata con l'art.
9 del D.P.R. 303/56, che prevede l'obbligo di eliminare ogni
pericolo di inquinamento dell'aria nei luoghi di lavoro.
L'esplicito divieto di fumo viene introdotto da una normativa
che è stata recentemente approvata e pubblicata (G.uff. suppl.
ord. n.5/L del 20 gennaio 2003) la legge 16 gennaio 2003 n.3
relativa alle "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione" la quale La nuova legge, che tratta anche
della "tutela della salute dei non fumatori", prevede, infatti,
all'art. 51, I° comma, che è vietato fumare nel locali chiusi
ad eccezione di: - quelli privati non aperti ad utenti o al
pubblico; - quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
I locali della seconda tipologia dovranno essere dotati di
impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente
funzionanti, secondo regole tecniche dettate da un Regolamento
attuativo in via di predisposizione dal Consiglio dei Ministri.
Dalle prime indicazioni si prevede che i locali riservati
ai fumatori negli esercizi aperti al pubblico e nei luoghi
di lavoro (con particolare riguardo agli alberghi e ai ristoranti,
nonché a tutti quelli adibiti ad attività ricreative e a circoli
privati di ogni tipo), dovranno essere esplicitamente contrassegnati
e separati con pareti da quelli in cui non è possibile fumare.
Se non è possibile separare gli ambienti, sia di un ristorante
che di un ufficio, il divieto di fumo sarà assoluto. I locali
riservati ai fumatori dovranno rispettare alcuni requisiti
essenziali di ventilazione (quantità di aria supplementare
minima di 22 litri/secondo per ogni persona potenzialmente
ospitabile nel locale, in base ad un indice di affollamento
di 0,7 persone ogni metro quadrato).
Devono inoltre essere apposti speciali cartelli luminosi per
contrassegnare le aree per fumatori nonché per indicare il
divieto di fumo in caso di guasto dell'impianto di ventilazione.
Nei locali per non fumatori dovranno essere esposti cartelli
con l'indicazione del divieto di fumo e le sanzioni per i
trasgressori. In conclusione si ribadisce che è certamente
opportuno inserire il fumo passivo tra i rischi da valutare
in base all'articolo 4 del D.Lgs. 626/94 ed è necessario garantire
che nessuno dei lavoratori sia esposto a fumo passivo mediante
l'attivazione di zone dedicate specificamente ai fumatori.
Anche le precedenti note dimostrano che la gestione della
sicurezza sui luoghi di lavoro è un elemento che l'imprenditore
e l'amministratore pubblico non possono sottovalutare.
Nuove norme di legge ed orientamenti giurisprudenziali impongono
un continuo aggiornamento del documento di valutazione dei
rischi, che può essere più facilmente eseguito con la collaborazione
di seri e preparati tecnici
della sicurezza.
continua ...
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prevista dalla legge, con l'individuazione degli eventuali
rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione, la
fornitura delle informazioni al personale, la formazione professionale,
la consulenza nella modifica dei lay-out aziendali, la verifica
dei dispositivi di protezione più adatti, ecc..
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